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È possibile utilizzare in compensazione i nuovi crediti d’imposta sui beni strumentali nuovi.
Per effetto della risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, che ha istituito i relativi codici tributo, è infatti possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta maturati sull’acquisto di beni strumentali nuovi di cui alla legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020) e alla legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
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Prima di procedere con l’utilizzo in compensazione i contribuenti dovranno anche scegliere, relativamente ai beni acquistati dal 16 novembre 2020 ed entrati in funzione o interconnessi entro il 31 dicembre scorso, quale agevolazione sfruttare visto che per tale arco temporale i crediti d’imposta previsti dalla legge di Bilancio dello scorso anno coesistono con le novità, di nuova introduzione, della legge n. 178/2020.
Oltre ad essere una scelta di mera convenienza fiscale la stessa si rifletterà anche sugli aspetti documentali previsti dalle due disposizioni in commento, dovendo a tal fine procedere con le adeguate annotazioni nelle fatture di acquisto dei fornitori.
I nuovi codici tributo
La risoluzione n. 37E/2021 ha istituito ben sei codici tributo da utilizzare in compensazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, tramite modello F24, suddivisi sulla base della legge agevolativa di riferimento.
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali, di cui all’art. 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i codici tributo istituiti sono:
- 6932 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019” (beni materiali ordinari);
- 6933 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019” (beni materiali Industria 4.0)
- 6934 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019” (beni immateriali Industria 4.0).
Per l’utilizzo dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) i codici tributo istituiti sono invece:
- 6935 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” (beni materiali e immateriali ordinari);
- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”(beni materiali Industria 4.0);
- 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020” (beni immateriali Industria 4.0).
Attenzione. Nella risoluzione viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo dovranno essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere invece indicato l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Per i beni acquistati nel 2020 ed entrati in funzione o interconnessi in tale data, il credito d’imposta spettante può già essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2021 e pertanto la prima finestra utile si presenta proprio con la scadenza di pagamento dei modelli F24 prevista per oggi, 18 gennaio 2021.
La coesistenza delle due agevolazioni
Dalla lettura delle due disposizioni agevolative sopra richiamate e della risoluzione n. 3/E/2021 istitutiva dei nuovi codici tributo, appare fin da subito evidente che, esaminando gli acquisti di beni strumentali effettuati nell’anno 2020, si creeranno due distinti periodi temporali come da tabella che segue:
Periodo di riferimento
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Norma agevolativa
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Periodo 1/1 - 15/11/2020
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Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019
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Periodo 16/11 - 31/12/2020
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Credito d’imposta ai sensi della legge n. 160/2019 oppure ai sensi della legge n. 178/2020
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Da ciò deriva, abbastanza chiaramente, che per i beni acquistati ed entrati in funzione nel primo periodo temporale, si potrà utilizzare unicamente il credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 sulla base dei primi tre codici tributo sopra descritti.
Per i beni acquistati ed entrati in funzione dal 16 novembre al 31 dicembre 2020 invece si potrà optare, facoltativamente, per l’utilizzo di uno dei due crediti d’imposta spettanti per ogni singolo bene.
In detto secondo periodo temporale, esaminando con attenzione le diverse percentuali di determinazione dei crediti d’imposta nonché i periodi minimi di utilizzo, verrebbe naturale orientare tale scelta sempre sulle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio 2021.
In realtà prima di decidere il da farsi sarà opportuno che i contribuenti facciano anche altre considerazioni.
Grazie alla tabella riassuntiva si può infatti vedere come cambiano le modalità di determinazione del credito d’imposta a seconda della normativa utilizzata.
Credito d’imposta legge n. 160/2019 (1/1 - 31/12/2020)
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Credito d’imposta legge n. 178/2020 (16/11 - 31/12/2020)
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Beni materiali ordinari
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6% fino a 2 milioni
Codice:6932
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Beni materiali ordinari
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10% fino a 2 milioni
Codice: 6935
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Beni immateriali ordinari
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10% fino a 1 milione
Codice: 6935
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Beni materiali industria 4.0
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40% fino a 2,5 milioni; 20% oltre fino a 10 milioni
Codice: 6933
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Beni materiali industria 4.0
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50% fino a 2,5 milioni; 30% oltre fino a 10 milioni;
10% oltre fino a 20 milioni
Codice: 6936
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Beni immateriali
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15% fino a 700.000
Codice: 6934
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Beni immateriali 4.0
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20% fino a 1 milioni
Codice: 6937
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Oltre a dette modalità di calcolo le due disposizioni normative prevedono anche differenti modalità di decorrenza e utilizzo dei crediti d’imposta spettanti.
Per la prima tipologia di agevolazione (legge n. 160/2019) il credito d’imposta potrà essere utilizzato solo a decorrere dall’esercizio successivo a quello di acquisto e di entrata in funzione o interconnessione.
Per la seconda tipologia di crediti d’imposta (legge n. 178/2020) invece, il beneficio potrà essere utilizzato già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.
In aggiunta a quanto già anticipato circa il momento in cui si può iniziare ad utilizzare il credito d’imposta (dall’anno successivo all’investimento o dallo stesso anno), è il numero delle quote annuali in cui tale agevolazione deve essere suddivisa che può fare la differenza nella scelta.
Anche in questo caso una semplice tabella riepilogativa può essere di aiuto.
Norma agevolativa
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Modalità di utilizzo
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Credito d’imposta legge n. 160/2019
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Beni materiali
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5 quote annuali
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Beni immateriali 4.0
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3 quote annuali
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Credito d’imposta legge n. 178/2020
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Beni materiali e immateriali
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3 quote annuali
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Beni ordinari non 4.0 (ricavi/compensi sotto 5 milioni)
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Alla luce delle considerazioni sopra esposte, le variabili che potranno concorrere alla scelta di una tipologia di credito d’imposta o dell’altra, sono evidentemente più di una.
In generale, per gli investimenti del periodo in cui le due disposizioni coesistono, la scelta dei contribuenti dovrebbe normalmente andare verso i crediti di cui alla legge n. 178/2020, grazie alle percentuali più elevate e al minor numero di rate di utilizzo.
Nel caso di investimenti importanti, con superamento dei diversi plafond di utilizzo previsti dalle due disposizioni, occorrerà fare anche altre considerazioni aggiuntive.
In queste situazioni, infatti, vista la coesistenza delle due discipline agevolative che permarrà anche per tutto il 2021, potrebbe essere necessario effettuare un vero e proprio mix fra le due tipologie di agevolazioni.
Anche l’utilizzo immediato del credito d’imposta, previsto solo dalla legge n. 178/2020, potrebbe avere un suo particolare appeal nella scelta fra le due disposizioni agevolative.
La diversa dicitura in fattura
La scelta per l’una o per l’altra disposizione agevolativa, come abbiamo già anticipato, si riflette anche sugli obblighi documentali che il contribuente deve porre in essere. In particolare, si dovrà prestare attenzione al fatto che entrambe le disposizioni richiedono, fra le altre incombenze, anche la dicitura nella fattura di acquisto del bene della norma agevolativa.
Anche in questo caso, per semplificare l’adempimento in oggetto si può ricorrere al prospetto seguente:
Regime agevolativo
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Dicitura in fattura
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Credito d’imposta legge n. 160/2019
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Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019
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Credito d’imposta legge n. 178/2020
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Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 – 1063, Legge 178 del 30.12.2020
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